Decreto 110: è il momento di correre

Il 30 Luglio 2011 è una data molto importante per coloro che utilizzano apparecchi elettromeccanici per la propria attività estetica. A partire da questa data diventerà infatti esecutivo il Decreto del 12 Maggio 2011 n. 110, a 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla legge.

Molti proprietari di attività estetiche hanno pensato fino all’ultimo che il decreto non venisse pubblicato male informati da aziende ed agenti di settore che, in buona o cattiva fede, hanno usato il ritardo tra la firma del 12 Maggio e  la pubblicazione sulla G.U. Per dar vita a illazioni fantasiose, tipo “Non sarà mai pubblicato”, “Lo integreranno nelle nuove leggi sull’estetica…”; “E’ scaduto” ecc ecc… smentite purtroppo dai fatti.

Per tutte le attività di Estetica che hanno deciso di adeguare, dove possibile, le apparecchiature non conformi a quanto descritto nel regolamento, ora è arrivato il momento di correre.

Il testo trascritto dal Gazzetta Ufficiale dello Stato non lascia adito a molte interpretazioni. Vi proponiamo di seguito copia in PDF della documentazione originale completa:

Se, dove e come saranno effettuati eventuali controlli non credo sia molto rilevante per chi crede nella professione e vuole tutelare la propria attività. Non adeguarsi alle disposizioni del Decreto significa essere esposti ad un rischio veramente molto elevato.

Attenzione quindi ancora una volta a:

  1. Richiedere eventuali adeguamenti solo all’azienda di produzione della vostra apparecchiatura, evitando così eventuali truffe, rischi e diffide;
  2. Prima di procedere all’adeguamento richiedere l’efficienza dell’apparecchiatura una volta “adeguata”. Per alcuni modelli l’adeguamento potrebbe rendere di fatto inservibile l’apparecchiatura e quindi rivelarsi una spesa inutile;
  3. Sospendere immediatamente l’utilizzo di solarium e apparecchiature non a norma dall’entrata in vigore del Decreto. Questo punto è veramente molto importante in quanto nasce in capo al titolare del centro una responsabilità civile e penale collegata all’utilizzo improprio di apparecchiature non consentite;
  4. Diffidare da preventivi di adeguamento di apparecchiature che superino i 2000E.. Si consiglia di richiedere sempre i dettagli dell’intervento di adeguamento o le certificazioni dell’azienda che lo ha eseguito.

    Per quanto riguarda i Solarium occorre ricordare che l’adeguamento, oltre ad un intervento tecnico atto a ridurre l’emissione dell’apparecchiatura al limite previsto dal Decreto, comporta:

    1. La modifica al manuale d’uso e manutenzione;
    2. La realizzazione delle informazioni necessarie da appendere in cabina;
    3. La dichiarazione dell’emissione;
    4. La nuova targa dati che attesta la modifica del modello ed il mantenimento delle sicurezze elettriche e meccaniche.

    I.SO Italia ha da tempo avviato un programma di rottamazione. Con una piccola rata mensile è possibile sostituire un solarium con un nuovo prodotto abbronzante I.SO Italia (www.isoitalia.com) o liberare la cabina inserendo un nuovo prodotto della linea I.SO Benessere (www.isobenessere.com).

    Per ulteriori informazioni potete contattare I.SO Italia all’indirizzo contact@isoiltalia.com o telefonare al 0421 311700.

    6 Commenti a “Decreto 110: è il momento di correre”

    1. Alessia scrive:

      Salve io ho un centro estetico con una Doccia solare acquistata nel 2007.La ditta che mi ha fornito l’apparecchiatura mi sta chiedendo piu volte di cambiare i tubi,a causa dell’adeguamento normativo,con preventivo che tocca i 1700 euro.Io ho letto il decreto ma non sono riuscita a trovare nulla a riguardo il cambio dei tubi o delle emissioni minime .Come faccio a vedere se effettivamente la mia doccia solare ha bisogno di un cambio tubi o meno??Qual’è il riferimento normativo preciso che mi puo interessare??

      Grazie mille

    2. Valentino scrive:

      Il decreto lo può scaricare anche nel nostro sito o su internet digitando “Decreto del 12 Maggio 2011 n. 110″ la scheda che riguarda i solarium è la N°7 dalla quale , fra l’altro si legge chiaramente che I solarium con emissione superiore a 0,3Watt non possono essere più usati dal 30 Luglio scorso e che la manutenzione deve essere realizzata con pezzi di ricambio originali.
      Non entro nel merito del preventivo di cui parla, si preoccupi di capire come funzionerà il suo solarium una volta messo a “norma”
      buon Lavoro

    3. Alessia scrive:

      e come faccio ad eseguire un controllo preventivo dell’effecenza del solarium??

    4. Primato scrive:

      3) Sospendere immediatamente l’utilizzo di solarium e apparecchiature non a norma dall’entrata in vigore del Decreto.

      QUESTO PUNTO E’ FRUTTO DELLA VOSTRA FANTASIA?

      Si chiudiamo pure, così l’affitto lo pagate Voi di IsoItalia.
      Ma fatemi il piacere…bisogna mettersi a norma, è vero, ma non respirerete in questo periodo di Crisi, Voi costruttori, con i miei soldi.

    5. Silvia scrive:

      Buongiorno, vorrei avere una risposta giusta se possibile, io ho acquistato a luglio 2009 un lettino solarium ( che ho visto è immatricolato nel ottobre 2008) , vorrei sapere se è a norma visto che è stato acquistato quando in Italia sui solarium nuovi la norma era già in vigore.Però non mi è stato rilasciato nessun certificato. La ditta è svedese, il rivenditore è in italia, vorrei sapere se il cambio lampade deve essere originale. Grazie!

    6. Valentino scrive:

      Le esprimo il mio parere personale, dicendole che a mio avviso tutti i solarium avrebbero dovuto avere i certificati di emissione a 0.3Watt/mq fin dal luglio 2007, data dalla quale tutti i produttori europei conoscevano perfettamente questo limite e le disposizione degli Organismi Europei.
      (Direzione Generale Della Commissione Europea per la Salute e la Tutela del Consumatore, dal 22 Gennaio 2007 disponeva che tutti i paesi della Comunità adottassero entro sei mesi i suggerimenti del S.C.C.P. ovvero che la massima irradianza dei solarium non superasse 11 Sed/h) inoltre La CEI nel Marzo 2009 emanava una Norma ( la EN 60335-2-27/A2) con la quale recepiva i suggerimenti della citata Direzione Generale Della Commissione Europea per la Salute e la Tutela del Consumatore , illustrando ai costruttori di apparecchiature abbronzanti, fra gli altri, l’obbligo di non superare l’emissione di 0.3 W/m²/nm. Tutte le componenti, incluse le lampade, devono essere originali
      Saluti

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